Tipologie di accesso civico e modalità di esercizio
Accesso civico semplice: disciplinato all’art. 5, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, è l’accesso ai dati e ai documenti amministrativi soggetti a pubblicazione obbligatoria in attuazione della normativa in materia di trasparenza (Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, c.d. “Decreto Trasparenza” e successive modifiche e integrazioni). Qualora i dati ed i documenti che SAVE S.p.A. è obbligata a pubblicare non siano rinvenibili nella sezione Società Trasparente, chiunque può richiederne la pubblicazione. Il richiedente non deve dimostrare di essere portatore di un interesse specifico.
Accesso civico generalizzato: disciplinato all’art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, l’accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti all’obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme di controllo diffuso sulle attività di pubblico interesse.
La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, non essendo a tal fine previsti particolari requisiti di qualificazione. Non è necessario motivare la richiesta, che può essere presentata da chiunque abbia un interesse, anche non qualificato, a conoscere i dati ed i documenti attinenti all’azione di rilevanza pubblicistica.
La richiesta rivolta a SAVE S.p.A., tuttavia, può avere ad oggetto soltanto documenti ed atti attinenti all’attività di interesse pubblico dalla stessa esercitata in qualità di gestore aeroportuale. La normativa in materia di trasparenza, infatti, è alla stessa applicabile soltanto nella misura in cui sia compatibile con la sua natura privatistica (società di diritto privato non soggetta a partecipazione pubblica), e, comunque, limitatamente all’attività di pubblico interesse esercitata.
La richiesta di accesso, pur potendo avere un orizzonte molto ampio, potrà, comunque, essere respinta qualora l’ostensione dei dati sia idonea a pregiudicare interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti, che costituiscono un controlimite all’accesso (es. il diritto alla privacy di eventuali controinteressati; interessi economici e/o imprenditoriali). Infatti, l’art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, precisa che l’accesso va consentito nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti espressamente indicati all’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.
Modalità di esercizio del diritto d’accesso: l’istanza di accesso deve consentire l’individuazione del dato, del documento o dell'informazione richiesta. Istanze generiche sono inammissibili. Qualora la richiesta abbia ad oggetto un numero manifestamente irragionevole di documenti, e sia pertanto tale da poter compromettere il buon funzionamento del servizio pubblico, SAVE si riserva respingerla, previo bilanciamento degli interessi coinvolti (in tal senso Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).
L’accesso ai dati e ai documenti è gratuito, salva la refusione di eventuali costi di riproduzione su supporti materiali.
L’istanza di accesso (predisposta tramite la compilazione dell’apposito modulo), sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità, va inoltrata, via e-mail o a mezzo posta elettronica certificata o fax, per posta ordinaria o consegnato a mano, ai seguenti contatti:
SAVE S.p.A.
Viale G. Galilei 30/1 – 30173 Venezia Tessera, all'attenzione del responsabile, Direttore Affari Legali e Societari, Dott. Giovanni Ferrari.
indirizzo pec: savespa@legalmail.it
indirizzo e-mail: ufficiolegale@veneziaairport.it
Accesso documentale: disciplinata dagli artt. 22 e ss. della l. 241/1990, è una tipologia di accesso diversa dall’accesso civico (semplice e generalizzato).
Consiste nel diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai fini della tutela delle posizioni giuridiche soggettive di cui l’istante è titolare.
Sono ammessi ad esercitare il diritto di accesso documentale, tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L’istanza di accesso deve essere pertanto specificamente motivata. L’accesso documentale va esercitato nelle forme previste dalla l. 241/1990.
L’accesso agli atti relativi a procedure di gara per l’affidamento di appalti è una tipologia di accesso che appartiene al genus dell’accesso documentale ed è specificatamente disciplinato dall’art. 35 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). L’accesso agli atti di gara si esercita trasmettendo la relativa istanza a mezzo Portale Acquisti SAVE, secondo le modalità precisate dalla documentazione di gara.
Le istanze di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990 e dell’art. 35 del D.Lgs. 36/2023 non rientrano, pertanto, nella rendicontazione di cui al registro degli accessi (che riguarda soltanto l’accesso civico).